Detrazione 50%

ECOBONUS 50%

La legge n.190 del 23/12/2014 inserisce le schermature solari fra i prodotti che possono godere delle detrazioni fiscali Ecobonus attualmente al 50%:
"per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro."

Con la legge di stabilità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 nel rispetto dei limiti indicati nell'allegato 1 del decreto MISE del 6 agosto 2020.
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Più precisamente ....

La detrazione possibile è pari al 50% delle spese sostenute (posa compresa). L'acquisto dovrà essere comprovato da regolare fattura e da ricevuta di pagamento a mezzo bonifico bancario "parlante", utilizzando cioè le opzioni riservate ai bonifici per "riqualificazione energetica".

I prodotti ammessi sono le schermature solari così come definite nel D.L. 311/2006 che identifica come schermatura solare: i sistemi che applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici ed ottico luminosi in risposta alla sollecitazioni solari.

Requisiti:
- la schermatura solare deve essere mobile;
- deve essere esterna alla superficie vetrata. La detrazione non è applicabile a prodotti posti lontano dalla superficie vetrata seppur finalizzati all'ombreggiamento;
- a copertura di finestre con esposizione da Est a Ovest passando per il SUD
- si riferiscono all'allegato M del decreto 311 che elenca le norme tecniche EN 13561 ed EN 13659.

I prodotti elencati nella norma EN 13561 sono:
tende da sole, tende per lucernari, tende a bracci, tende per facciate, tende a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere, schermi solari mobili.
I prodotti elencati nella norma EN 13659 sono:
veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, rulli avvolgibili, plissettate, verticali.
Sono escluse le tende decorative.

Chi può usufruire della detrazione?
Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
- residenti o non presso l'immobile di riferimento
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni che abbiano un diritto reale sull'immobile e ne siano quindi proprietari
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini e coloro che hanno l'immobile in comodato
- i contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Gli adempimenti necessari:
- Fattura con descrizione del prodotto completo di posa.
E' opportuno inoltre indicare la seguente dicitura: "schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M, norme EN 13561 (tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza), EN 13659 (chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza)"

Per contribuenti senza Partita IVA:
- pagamento con bonifico bancario o postale parlante (indicare, quale causale del versamento: Art. 1 L.296 del 27/12/2006) o pagamento tramite finanziamento credito al consumo;
- Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
- Partita Iva della ditta che ha effettuato i lavori.
Per gli altri contribuenti qualsiasi forma.

Massimale della detraibilità del costo della schermatura solare:
- 230,00 €/mq esclusi costi per manodopera e accessori, base sulla quale calcolare il 50%.

Comunicazione all'Enea dei documenti giustificativi entro 90 giorni.

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